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Condizioni generali di contratto Download (PDF)

1. Ambito di applicazione delle CGC

Valgono esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Contratto. Non vengono riconosciute condizioni opposte o diverse, salvo singoli casi in cui tali condizioni siano state espressamente accordate. L’esecuzione senza riserve dei contratti, anche se a conoscenza di condizioni opposte o diverse, non equivale ad un’accettazione delle stesse. Anche in tal caso, valgono esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Contratto.

2. Diritto applicabile

In tutti i rapporti giuridici e per le Condizioni Generali di Contratto viene applicato esclusivamente il diritto tedesco.

3. Diritto del compratore; garanzia legale

In caso di qualsiasi violazione degli obblighi da parte del venditore, tra cui la mancata consegna di una merce, il compratore ha tutti i diritti che il Codice Civile tedesco (BGB) gli concede. Il compratore ha innanzitutto solo il diritto all’adempimento successivo, ossia a scelta, il diritto alla rimozione del vizio o alla consegna di un bene privo di vizi. Le spese necessarie all’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di lavoro e di materiale, saranno a carico del venditore. Il diritto all’adempimento successivo è escluso qualora esso sia possibile solo con costi sproporzionati. In caso di adempimento successivo senza vizi, il venditore può richiedere la restituzione della merce viziata. Il compratore può considerare la riparazione fallita solo dopo il secondo tentativo. Solo quando la riparazione è fallita, il compratore può risolvere il contratto o richiedere una diminuzione del prezzo d’acquisto, oltre al risarcimento del danno o delle spese inutili. Oltre ai diritti di cui sopra, il compratore beneficia anche dei diritti di una garanzia commerciale, alle condizioni indicate nella garanzia stessa e nei confronti di chi abbia concesso la garanzia commerciale. Il concessore della garanzia può essere anche il produttore.

4. Termine per la dichiarazione nei casi di garanzia legale

Se, in seguito al fallimento dell’adempimento successivo, il compratore dichiara di avvalersi della risoluzione del contratto o di una diminuzione, egli dovrà, su richiesta, dichiarare entro un termine di due mesi se desideri far valere anche diritti di risarcimento del danno e delle spese sostenute. Se il termine trascorre senza che il compratore abbia presentato alcuna dichiarazione, il suo diritto al risarcimento del danno e delle spese sostenute decade. Se, in seguito al fallimento dell’adempimento successivo, il compratore dichiara di far valere solo i diritti di risarcimento del danno e delle spese sostenute, egli dovrà, su richiesta, dichiarare entro un termine di due mesi se desideri tenere o restituire la merce. Se il termine trascorre senza che il compratore abbia presentato alcuna dichiarazione, il suo diritto di restituzione della merce decade.

5. Limitazione e esclusione di responsabilità

Se in queste Condizioni Generali di Contratto una responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di assistenti, ausiliari e rappresentanti. In caso di vizi materiali, il venditore risponde solo per dolo e colpa grave, salvo i casi di vizi dolosamente taciuti, in presenza di una garanzia commerciale per le condizioni del bene o se il danno si basi su una violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi. Il venditore risponde in ogni caso solo per danni derivanti da una violazione della vita, del corpo o della salute. Anche in altri casi, il venditore risponde solo per dolo e colpa grave, salvo i casi in cui i danni si basino su una violazione della vita, del corpo o della salute o in presenza di un obbligo di responsabilità ai sensi di una garanzia commerciale.

6. Riserva di proprietà

La proprietà della merce consegnata si trasferisce al compratore solo al completamento del pagamento del prezzo della merce in oggetto.

7. Disposizioni speciali per i consumatori

Le seguenti disposizioni si applicano solo per i consumatori. Si definisce consumatore la persona fisica che, nella conclusione di un negozio giuridico, agisce a scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale autonoma eventualmente svolta.

7.1. Diritto applicabile

La disposizione sul diritto applicabile di cui al punto 2 lascia intatte le norme cogenti della Legge del Paese in cui il compratore abbia la sua dimora abituale, se il compratore abbia compiuto in tale stato gli atti giuridici da compiere per motivare il rapporto giuridico tra le parti.

7.2. Diritto di recesso illimitato

Nel caso in cui il contratto venga concluso mediante l’uso di strumenti di telecomunicazione, ossia di strumenti di comunicazione che consentano l’avvio o la conclusione di un contratto senza la necessità di una presenza fisica contemporanea delle parti, in particolare lettere, cataloghi, telefonate, telecopie, e-mail e radio, teleservizi e servizi media, il compratore ha un diritto di recesso illimitato. Entro un termine di due settimane dalla ricezione della merce, egli potrà recedere avvalendosi di una dichiarazione testuale indirizzata al venditore oppure rispedire semplicemente la merce al venditore. La spedizione della merce o la dichiarazione di recesso senza indugio saranno sufficienti a garantire il rispetto dei termini. Se la merce non può essere inviata come pacco, è sufficiente che il compratore richieda al venditore di ritirarla. Il compratore sarà tenuto a risarcire il valore della merce in caso di deterioramento della stessa, derivante da un uso conforme, salvo i casi in cui il deterioramento sia da ricondurre esclusivamente alla verifica della merce.

7.3. Termini della garanzia legale

Il compratore potrà far valere i diritti di garanzia legale entro i termini di legge; ossia, nel caso di vizi ai beni mobili qui venduti, entro un termine di due anni. Il termina inizia a decorrere alla consegna dei beni. In caso di beni usati, il termine di garanzia legale si riduce da due anni a un anno. Nel caso in cui compaiano dei vizi entro un termine di 6 mesi dalla consegna, se il compratore li denuncia senza indugio alla scoperta del vizio, si considera che questi fossero già presenti alla consegna. La denuncia deve pervenire entro e non oltre 8 mesi dalla consegna del bene.

8. Disposizioni speciali per altre persone, in particolare professionisti e commercianti

Le seguenti disposizioni si applicano solo a persone che non siano consumatori.

8.1. Diritto applicabile

Si esclude l’applicazione della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG).

8.2. Luogo di adempimento e foro competente

Luogo di adempimento è Amburgo. Se il compratore è commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, foro competente per tutte le controversie tra le parti è Amburgo.

8.3. Limitazioni e esclusioni della garanzia legale

Al compratore vengono consessi possibili diritti di garanzia legale nei confronti del produttore o del fornitore. In caso di garanzia, il compratore è obbligato a far valere innanzitutto i suoi diritti nei confronti del produttore o del fornitore. Solo in seguito può rivolgersi al venditore, dopo aver rivendicato senza successo i suoi diritti nei confronti del produttore o del fornitore. Il compratore sarà poi obbligato a cedere nuovamente i diritti di garanzia legale al venditore. In caso di merce usata, la vendita ha luogo ad esclusione di qualsiasi garanzia legale, salvo in presenza di una garanzia commerciale per la merce. In caso di ritiro condiscendente da parte del compratore, non sarà possibile rifarsi sul venditore.

8.4. Obbligo di denuncia del vizio; termini della garanzia legale

Se l’acquisto è una transazione commerciale per entrambe le parti, il compratore dovrà analizzare senza indugio la merce in seguito alla consegna da parte del venditore, per quanto fattibile nel regolare svolgimento dell’attività, e, qualora comparisse un vizio, dovrà denunciarlo tempestivamente al venditore. Se il compratore non denuncia il vizio, la merce viene considerata come accettata, salvo i casi in cui non fosse possibile riconoscere il vizio al momento dell’analisi della merce. Se il vizio compare più tardi, la denuncia deve essere effettuata senza indugio al momento della scoperta; in caso contrario, la merce viene considerata come accettata, nonostante la presenza del vizio. L’ultimo punto vale in particolare anche nel caso in cui il compratore che abbia rivenduto la merce abbia dovuto riprendere un bene nuovamente prodotto in seguito ad un vizio o ridurre il prezzo d’acquisto, in quanto in una catena di fornitura, si considera consumatore l’ultimo acquirente. Si applicano i termini di legge della garanzia legale. Se il compratore ha diritti di garanzia legale su un bene usato (cfr. punto 8.3.), il termine di garanzia legale si riduce a un anno.

8.5. Riserva di proprietà (ampliata e prorogata); clausola di lavorazione

In ampliamento al punto 6, non solo la proprietà della merce consegnata si trasferisce al compratore al completamento del pagamento del prezzo della merce, ma al pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso, se tali crediti abbiano origine dalla consegna della merce. Il compratore ha comunque diritto al trasferimento di proprietà della merce appena e se il prezzo d’acquisto della merce consegnata supera il 50% della somma di crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso; la scelta dei titoli da trasferire spetta al venditore. La lavorazione o la trasformazione della merce (riserva di proprietà ampliata) è viene eseguita sempre per il riservatario prima del trasferimento di proprietà a seguito del pagamento (cfr. comma precedente). Se la merce viene lavorata insieme ad altri elementi per la formazione di un nuovo bene, il riservatario acquisisce, al momento dell’accordo, la comproprietà del bene in rapporto al valore della merce consegnata rispetto agli altri elementi trasformati. Se il riservatario acquisisce in questo modo la (com)proprietà del bene prodotto, trasferisce al compratore tale (com)proprietà in seguito al pagamento della merce consegnata; a questo scopo viene espressamente accordato il trasferimento di proprietà in dipendenza dal pagamento. Sebbene il compratore non abbia ancora acquisito la proprietà sulla merce per via della riserva di proprietà sulla stessa, egli potrà rivendere e alienare la merce nel regolare svolgimento dell’attività. In compenso, egli cede da subito tutti i crediti derivanti dalla rivendita o dall’alienazione o da un altro motivo giuridico nei confronti del suo acquirente o di terzi, IVA incl. Il compratore è autorizzato a incassare i crediti solo nella misura in cui rispetti i propri obblighi contrattuali di pagamento, in particolare se non siano presenti sospensioni di pagamenti e non sia stata presentata nessuna richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza. Qualora si verifichi una delle ultime condizioni, il compratore dovrà fornire su richiesta tutte le indicazioni necessarie all’incasso dei crediti ceduti, consegnare la relativa documentazione e denunciare la cessione ai relativi debitori (terzi, compratori del compratore). (Riserva di proprietà prorogata)

9. Clausola salvatoria

Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto fossero o divenissero parzialmente o totalmente inefficaci, l’esistenza e la validità del rapporto giuridico e le restanti disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto rimangono sostanzialmente intatte. Lo stesso vale per le altre singole disposizioni contrattuali. Per i casi menzionati, le parti si obbligano a concordare, in luogo della disposizione inefficace, la regolamentazione efficace e giuridicamente applicabile che più si avvicini allo scopo commerciale che le parti avevano inteso seguire, tenendo conto degli interessi del rapporto giuridico esistente. Solo qualora un adattamento giuridico non sia possibile, si applicheranno le disposizioni di legge.

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